– nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i
nuovi prezzi per tali interventi in maniera
analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I.
Quando basta la dichiarazione del fornitore o installatore?
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio come avviene per gli interventi di mera sostituzione degli infissi o della caldaia), invece, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto (i costi esposti sono al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie).
Cosa fare per ottenere la detrazione
Il nuovo decreto definisce anche gli adempimenti necessari per beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica. Tra i diversi adempimenti richiesti si segnalano:
– depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è comunque obbligatoria per beneficiare del superbonus 110%;
– l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
– se la spesa è sostenuta da una persona fisica e nel caso in cui non si opti per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo: effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
– conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;
– trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– per il superbonus 110%: trasmettere all’ENEA l’asseverazione dei tecnici attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Altra novità fondamentale del nuovo decreto sono i nuovi valori di trasmittanza termica massima (distinti in 6 zone climatiche, dalla A alla F) per accedere alle detrazioni fiscali, indicati nell’Allegato E, molto più stringenti rispetto ai limiti finora in vigore.