Isolamento lastrico solare di un solo condomino, è trainante per il Superbonus 110%. Se il lastrico solare non è un bene condominiale, ma appartiene ad un solo condomino, l’intervento di isolamento termico può essere considerato trainante ai fini del Superbonus e ottenere la detrazione maggiorata del 110%. Perché ciò sia possibile, è necessario rispettare alcune condizioni, illustrate dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 499/2020.

Superbonus 110% e lastrico solare, il caso

A interpellare l’Agenzia delle Entrate è stato il proprietario di un appartamento, posto all’ultimo piano di un edificio condominiale di dieci appartamenti, e del sovrastante lastrico solare.Il condomino voleva realizzare un intervento di isolamento termico del lastrico solare che avrebbe interessato più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e, successivamente, installare un impianto solare fotovoltaico, con o senza sistema di accumulo, connesso alla rete elettrica con cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

Per realizzare questi interventi, dal momento che il lastrico fungeva da copertura dell’intero edificio, avrebbe chiesto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e sostenuto l’intera spesa.

Il condomino si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per capire:
1. se avesse diritto alla detrazione del 110% su tutta la spesa pagata;
2. se il 25% della superficie disperdente lorda dovesse essere calcolato su tutto l’edificio o solo sul suo appartamento;
3. a chi intestare le fatture;
4. se potesse optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

1. Superbonus 110% e lastrico solare, il tetto di spesa

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base alla normativa condominiale, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa per la sua riparazione. Dato che il contribuente ha chiesto, previa autorizzazione dell’assemblea, di sostenere le spese per intero, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che può fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale.

La spesa massima, su cui calcolare la detrazione, non può comunque essere superiore a 380mila euro. Si arriva a questa cifra in questo modo:
– moltiplicando 40.000 euro per otto unità immobiliari
– moltiplicando 30.000 euro per due unità immobiliari
– sommando i due risultati.

Come già spiegato nella Circolare 24/E/2020, il tetto di spesa è di 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari e di 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità. Nei condomìni di grandi dimensioni, sulle prime otto unità immobiliari si calcola il limite di 40mila euro per unità immobiliare, mentre sulle restanti si considera un tetto di spesa pari a 30mila euro per unità immobiliare.

Per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ha illustrato l’Agenzia, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. La detrazione, con un analogo tetto di spesa autonomo, è riconosciuta anche nel caso in cui il condomino decida di installare un sistema di accumulo.

2. Superbonus 110% e superficie disperdente lorda

L’Agenzia ha spiegato che, dato che l’intervento di isolamento riguarda una parte dell’edificio che, anche se di proprietà esclusiva, è posta a servizio comune, i requisiti per usufruire del Superbonus devono essere verificati in relazione all’intero edificio.
L’intervento deve quindi interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e assicurare, anche congiuntamente all’intervento “trainato” di installazione dell’impianto fotovoltaico, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

3. Superbonus 110%, intestazione dei documenti di spesa

Per quanto riguarda le fatture e i bonifici relativi all’isolamento del lastrico solare, l’Agenzia ha spiegato che, trattandosi di un intervento sulle parti comuni, devono essere intestate al condominio. Gli adempimenti necessari possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato, tra cui quello che realizza e sostiene le spese per l’intervento.

Diversamente, per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico, intervento che riguarda la singola unità immobiliare, le fatture e bonifici devono essere intestate al condomino.

4. Sconto in fattura e cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate ha concluso che il condomino, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito sia per le spese relative all’intervento di isolamento del lastrico solare sia per quelle di installazione dell’impianto fotovoltaico.

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