Ristrutturazione con ampliamento, superbonus 110% solo sull’esistente. Per un’abitazione unifamiliare sulla quale si intendano eseguire lavori di ristrutturazione con ampliamento (ma senza demolizione), si ha diritto al superbonus 110% solo per le spese riferibili alla parte esistente e non anche a quella di nuova costruzione.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 24 dell’8 gennaio 2021. La domanda riguarda un’abitazione unifamiliare funzionalmente indipendente con accesso esclusivo da via pubblica, sulla quale il proprietario intende effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del volume riscaldato, oltre a interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) sulla parte di edificio esistente, che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.
L’Agenzia chiarisce che ai fini del superbonus 110% gli interventi, a eccezione dell’impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari ‘esistenti’, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Ristrutturazione con ampliamento, superbonus 110% solo sull’esistente

Quindi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.

Il contribuente dovrà mantenere due fatturazioni separate, una per la ristrutturazione e una per l’ampliamento, o, in alternativa, farsi rilasciare un’apposita attestazione dell’impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna tipologia di intervento.
Di conseguenza, tranne le spese per l’installazione di impianto fotovoltaico, che possono essere effettuate anche su edificio di nuova costruzione, la ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso può fruire del superbonus solo per le spese sulle parti esistenti perché l’ampliamento configura nuova costruzione.

Infine, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto della normativa vigente, l’istante potrà fruire del superbonus sugli interventi di efficientamento energetico, per le spese relative alla parte esistente con esclusione, quindi, di quelle sostenute per l’ampliamento, mentre per l’installazione dell’impianto fotovoltaico l’agevolazione spetta sull’intera spesa sostenuta, anche se interessa la porzione di nuova costruzione.

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