Il DL 34/2020 (Decreto rilancio) ha innalzato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese relative agli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, che vengono effettuate dal 01.07.2020 fino al 30.06.2022 (alcuni in eccezione fino al 30.06.2023):

  • Spese sostenute dal 01.07.2020 – 31.12.2021 => detrazione 110% in 5 quote annuali
  • Spese sostenute dal 01.01.2022 => detrazione 110% in 4 quote annuali.

Si va dallo studio di fattibilità che permette di verificare se vi sono i presupposti per accedere alla detrazione. Si deve verificare soprattutto i soggetti in che qualità richiedono tale agevolazione, la stima del costo netto di investimento, il dettaglio degli interventi ipotizzati, la verifica dei requisiti ( permesso a costruire, conformità, ape ante e post,…), il computo metricoestimativo, poi vi è l’avvio dei lavori che riguarda il consuntivo di quello che si era preventivato con lo studio di fattibilità, fino ad arrivare al calcolo delle dichiarazioni che può avvenire o tramite cessione del credito o recupero in dichiarazione, e di conseguenza alla fine dei lavori.

Di.Sa ricorda che lo sconto ( o la cessione) deve essere comunicata all’ Ade, attraverso un modello stabilito e deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 16/03 dell’anno successivo al sostenimento delle spese, e che per lavori su parti comuni di condomini, il modello va presentato dall’amministratore di condominio (per i condomini minimi, da uno dei condomini).