Superbonus 110% e bonus edilizi: i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Con la pubblicazione del provvedimento 1 dicembre 2021, prot. 340450, resosi necessario a seguito del Decreto-Legge n.157/2021 (Decreto anti-frode), si è completato il quadro normativo relativo alle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti maturati dagli interventi di superbonus e relativi agli altri bonus edilizi.

I controlli previsti dal Decreto anti-frode

Entrando nel dettaglio, il Decreto anti-frode ha aggiunto l’art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) al Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e definito (all’art. 3) i nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Entriamo nel dettaglio del nuovo articolo 122-bis che prevede la possibilità di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito e per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Tutte le cessioni che prevedono i profili di rischio saranno:

  • sospesi per un periodo non superiore di 30 giorni;
  • sottoposti a controllo preventivo.

I profili di rischio

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

L’esito del controllo

Se all’esito del controllo risulti uno dei profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

In particolare la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le violazioni formali

Nonostante l’art. 119, comma 5-bis del Decreto Rilancio ha previsto le cosiddette “violazioni formali” stabilendo che “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata“, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sui controlli stabilisce che la sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata.

Per le comunicazioni relative a cessioni di crediti successive alla prima, il cessionario può procedere all’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.

 

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