Superbonus 110%, Bonus facciate e verifica di congruità: cosa sono i listini ufficiali. Dopo la pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n.157/2021 (Decreto anti-frode) è esploso il problema relativo alla asseverazione di congruità delle spese sostenute da allegare al superbonus (sempre) e agli altri bonus edilizi (solo in caso di sconto in fattura e cessione del credito).

Asseverazione di congruità: i prezzari da utilizzare

Dalla lettura combinata dell’art. 119, commi 13 e 13-bis del Decreto Legge n.34/2020 (Decreto Rilancio) e dell’Allegato A (punto 13) al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) è possibile comprendere autonomamente quale prezziario utilizzare per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Volendo riassumere per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute:

  • l’Allegato A al Decreto Requisiti tecnici ecobonus consente (limitatamente agli interventi di ecobonus 110% e agli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione):
    • l’utilizzo dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento;
    • i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
    • nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
  • l’art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio, per tutti gli altri bonus (tra cui sismabonus 110% e bonus facciate) prevede l’utilizzo, per talune categorie di beni, di un prezzario che sarà emanato con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Asseverazione di congruità: cosa sono i listini ufficiali

Si è molto equivocato sui “listini ufficiali” indicati al comma 13-bis. I listini DEI possono rientrare tra questi listini ufficiali? In molti, per pura convenienza, hanno risposto immediatamente sì. Personalmente, come sempre, ho cercato di approfondire e ho potuto appurare che ogni Camera di Commercio, oltre che la pubblicazione dei loro listini, consente alle aziende produttrici (in modo assolutamente facoltativo) di depositare i listini dei prezzi all’ingrosso.

Per il deposito dei listini che diventano “ufficiali”, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (ad esempio) richiede la seguente documentazione:

  • domanda di deposito listini su carta intestata dell’impresa, timbrata e numerata in ogni pagina da un legale rappresentante o titolare dell’impresa;
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare dell’impresa;
  • un listino che verrà conservato agli atti dal servizio prezzi;
  • tutte le copie del listino di cui l’impresa necessita, che verranno timbrate e restituite.

Tutti i listini devono essere rilegati, anche solo con punti metallici, avere tutte le facciate numerate progressivamente, timbrate e firmate in originale dal legale rappresentante. I prezzi riportati nel listino devono essere espressi in euro, in vigore all’atto del deposito e riportare l’arco temporale di validità. Nel caso in cui l’impresa disponga di più listini relativi a prodotti diversi, deve depositarli separatamente.

La Camera di commercio non si assume nessuna responsabilità sul contenuto dei listini o sulle clausole o condizioni in essi riportate. Su richiesta dell’impresa un visto di deposito che verrà consegnato contestualmente alla presentazione dell’istanza di deposito listini o entro cinque giorni lavorativi.

Su richiesta dell’impresa, entro cinque giorni lavorativi, la Camera di Commercio rilascia anche un visto di conformità dei prezzi contenuti in documenti contabili (preventivi, offerte, fatture, ecc.) rispetto ai prezzi indicati nel listino depositato. Il rilascio di un visto di conformità non implica un parere sulla correttezza dei prezzi riportati nel documento.

Per la richiesta di visto di conformità la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi richiede:

  • domanda di visto conformità prezzi;
  • duplice copia dei documenti contabili per i quali si richiede il visto.

Tutti i documenti devono essere numerati, rilegati e firmati in ogni pagina. Le voci riportate nel documento contabile devono essere identiche a quelle del listino, sia nella descrizione che nel prezzo.

La Camera di Commercio rilascia:

  • copie semplici dei listini depositati, soggette al pagamento di un diritto di fisso di 3,00 euro per copia e delle eventuali spese di riproduzione;
  • copie conformi dei listini depositati, soggette al pagamento di un diritto di segreteria di 5,00 euro per l’intero documento e una marca da bollo da 16,00 euro ogni quattro facciate.

Ecco svelato l’arcano dubbio sui “listini ufficiali”.

 

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