Superbonus 110% e Bonus facciate: il presupposto per la fruizione dei benefici. Il condominio ha affidato i lavori di manutenzione dell’edificio tramite interventi di superbonus 110% e bonus facciate. Uno degli appartamenti ha come proprietà 5/6 la madre appena deceduta (che aveva la residenza) e 1/6 il figlio (con altro domicilio). È necessario procedere alla successione per godere delle detrazioni fiscali?

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Sergio S. che pone alla posta di LavoriPubblici.it una domanda che riguarda la fruizione dei due principali bonus edilizi messi a punto negli ultimi due anni:

  • la detrazione del 110% delle spese sostenute per il risparmio energetico e per la riduzione del rischio sismico (superbonus);
  • la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate di edifici in zona A o B (bonus facciate).

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: le guide dell’Agenzia delle Entrate

Per rispondere alla domanda sarebbe sufficiente leggere le due guide messe a punto dall’Agenzia delle Entrate:

– Guida Agenzia delle Entrate – Superbonus 110% – ed. Settembre 2021
– Guida Agenzia delle Entrate – Bonus facciate – ed. Luglio 2021

Nelle due guide del Fisco viene chiarito chi sono i soggetti beneficiari delle due detrazioni fiscali e chi ha comunque titolo per beneficiarne.

Il Superbonus può essere utilizzato:

  • dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due);
  • dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Mentre il Bonus facciate può essere utilizzato da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Superbonus 110%: a chi spetta

Nella guida al superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate ammette alla fruizione del beneficio anche i soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Bonus facciate: a chi spetta

Molto più dettagliata la guida al bonus facciate nella quale l’Agenzia delle Entrate rileva che per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare, i contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016..

Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:

  • la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: la risposta di LavoriPubblici.it

Rispondendo al nostro lettore, si può dire che il figlio, avendo una quota di proprietà (anche minima) dell’immobile, è in possesso di un titolo idoneo per cui, nel caso sia lui a sostenere le spese di manutenzione, potrà godere delle relative detrazioni previste dalla normativa.

 

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