Superbonus 110%: applicabile agli edifici con unico proprietario e più di 4 u.i.? Sono il proprietario di edificio plurifamiliare composto da 5 unità immobiliari regolarmente affittare come abitazioni. Posso accedere al superbonus 110% per realizzare il cappotto termico e sostituire gli impianti di riscaldamento autonomi con uno centralizzato?

Superbonus 110%, cappotto termico e impianto di riscaldamento: la risposta dell’esperto

Oggi rispondo a Marco C. che ha posto una domanda molto interessante e apparentemente banale sull’accesso alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n 34/2020 (Decreto Rilancio) per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. La domanda non è banale perché riguarda il caso di un edificio plurifamiliare composto da 5 unità immobiliari possedute da unico proprietario persona fisica e affittate come abitazioni.

La domanda non è banale ma potrebbe esserlo la risposta se si citasse unicamente l’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio che tra i soggetti beneficiari inserisce le persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate.

Citando questa tipologia di soggetto beneficiario, si potrebbe rispondere (giustamente) che il proprietario di un edificio composto da 5 u.i. non può accedere al superbonus. Ma è così anche per l’”edificio”? Ci sono possibilità per l’edificio di essere riqualificato utilizzando il bonus 110%?

La Risposta Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 804

Per rispondere a questa domanda è possibile prendere in considerazione la risposta 10 dicembre 2021, n.804 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nei confronti di un Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza.

Nel caso di specie, il Fisco ha risposto che tale soggetto non figura tra i beneficiari previsti per accedere al superbonus 110%. Ma, con la circolare n.24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che possono accedere al superbonus anche le persone fisiche che sostengono a condizione che possiedano o detengano l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In buona sostanza, i soggetti beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Nel caso di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, l’Agenzia delle Entrate ha, dunque, ammesso che la stessa non può accedere al bonus 110% ma che possono accedervi i singoli condòmini, in qualità di persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

Edifici plurifamiliari e condomini

Nel caso sottoposto dal nostro lettore, i locatari dell’edificio possono realizzare gli interventi e beneficiare del bonus, a condizione:

  • che sostengano direttamente le spese per tali interventi;
  • che ci sia il consenso espresso da parte del proprietario dell’immobile;
  • che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale) siano dagli stessi detenuti in base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato).

 

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