Superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa cambia per i tecnici asseveratori?  Con l’Art.1 comma 41 della Legge di Bilancio 234/2021 viene abrogato il neo DL antifrodi:

Art.1 c.41: Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

Superbonus 110%: sintesi delle modifiche

Prima però di addentrarci nella complessità dei rimbalzi normativi, è opportuno procedere ad una sintesi delle norme approvate negli ultimi due anni in tema di bonus fiscali per interventi in edilizia:

  • il DL 34/2020 venne convertito, con modificazioni, nella legge L. 17 luglio 2020, n. 77;
  • detta L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, fra le altre modifica l’art. 119 e introduce il comma 1-bis all’art. 121;
  • successivamente, il D.L. 157/2021 introduce ulteriori modifiche all’art. 119 ed aggiunge il comma 1-ter all’art. 121 sopra citato;
  • infine la Legge di Bilancio 31 dicembre 2021, n.234 modifica, ampliandolo ulteriormente, il comma 1-ter dell’art. 121 sopra citato.

Sia nel DL 34/2020 che nel DL 157/2021, viene precisato che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità, criteri e termini di attuazione delle disposizioni di legge.

Superbonus e bonus edilizi dopo la Legge di Bilancio 2022

Tornando alla Legge di Bilancio 234/21 nel già citato Art.1 ai commi 28 e 29 viene riprodotta la disciplina del DL 157/2021 (già modificativa della L. 17 luglio 2020, n. 77), ma con l’introduzione di nuovi adempimenti per il Superbonus 110% e non solo.

La nuova disciplina prevede in sintesi che per gli interventi finalizzati alla sola fruizione dei bonus fiscali minori e specificatamente con modalità sconto in fattura o cessione del credito (possibilità previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020 convertito con modif. nella L. 17 luglio 2020, n. 77) e fatte salve alcune esclusioni, il contribuente sia tenuto ad acquisire un’asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti per gli interventi agevolati, da redigersi a cura di un professionista tecnico abilitato, unitamente al “visto di conformità”, rilasciato da un commercialista o da un centro di assistenza fiscale (CAF) oltre che dagli altri professionisti a ciò abilitati.

Gli adempimenti per le opzioni alternative

Il comma 1-ter, art. 121 del DL 34/2020 – L 77/2020 prescriveva che, nei casi in cui il contribuente intendesse usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura con interventi diversi dal Superbonus 110%, egli dovesse acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato in merito alla congruità dei costi sostenuti e il visto di conformità (asseverazione da redigersi secondo le procedure già in vigore per il Superbonus ai sensi del comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, in attesa che venga emanato un ulteriore decreto del Ministero della Transizione Ecologica chiamato a prevedere ulteriori valori di costo massimi).

Con la Legge di Bilancio viene confermata l’introduzione del comma 1-ter, all’art. 121 del D.L. 34/2020 (già per altro inserita anche nel DL 157/2021 in forma più ridotta): “Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 [interventi diversi da SuperEcoBonus e SuperSismaBonus], in caso di opzione di cui al comma 1 [quindi in caso di cessione del credito o sconto in fattura]:

a) il contribuente richiede il visto di conformità…omissis…

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis” [quindi modi e tempi per redigere tali attestazioni] …omissis…

Gli interventi diversi dal Superbonus 110% con l’introduzione del comma 1-ter all’art.121 sono dunque equiparabili in tutto e per tutto al Superbonus come sottolineato anche dal Provv. Ag. Entrate 12/11/2021, n. 312528, documento necessario dall’entrata in vigore dell’ora abrogato DL 157/2021 ma ancora in vigore per quanto disposto dall’art.1 c.41 della Legge di Bilancio.

Il suddetto provvedimento introduce a sua volta modifiche al Provv. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 283847, e definisce i “Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui al punto 1.2.” [nel punto 1.2 sono elencati tutti gli interventi per i quali è possibile richiedere un’agevolazione fiscale mediante sconto in fattura o cessione del credito].

Inoltre il Provv. 312528/2021 ha introdotto nel Provv. 283847/2021 anche il nuovo punto 2.2, in base al quale è necessario richiedere il visto di conformità per gli interventi di cui al punto 1.2 e il soggetto che rilascia tale visto è tenuto a verificare che:

  • i professionisti (tecnici) incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1;
  • i professionisti (tecnici) incaricati abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020.

Asseverazione e polizza assicurativa

Quanto poi al comma 14 dell’art. 119 del DL34/2020 – L 77/2020, esso dispone che i soggetti incaricati di rilasciare le asseverazioni siano tenuti a stipulare “una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 234/2021 all’art. 66c.14 lett.q. L’aggiornamento, richiesto principalmente da RPT (Rete Professioni Tecniche), prevede che “l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specificoper il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile”.

Va tenuto presente che, per questioni proprie dello schema di copertura assicurativa, una polizza di Responsabilità Civile RC base contenente le garanzie richieste dal suddetto comma per le attività di asseverazione è di fatto difficilmente ottenibile; ritengo pertanto che l’unica strada percorribile sia quella di attivare una polizza dedicata, prestando attenzione che nell’oggetto di copertura siano inclusi anche i bonus minori e non solo il 110.

È altresì consigliabile avere anche una buona polizza di tutela legale da attivare per l’eventuale pagamento di spese legali e processuali in caso di richiesta di risarcimento; è inoltre opportuno che questa sia svincolata (ovvero stipulata con diversa compagnia) dalla polizza RC per evitare possibili conflitti di interesse in caso di necessità di attivazione della polizza stessa.

 

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