Mini-condominio diventa unica casa, superbonus fruibile fino al 2025. Per i lavori eseguiti su due unità immobiliari che formano un condominio minimo, che a fine interventi saranno accorpate, spetta il superbonus fino al 2025, cioè con la scadenza prevista per i condomìni perché quella che conta è la situazione esistente all’inizio dei lavori e non alla fine.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 40 del 21 gennaio 2022 data ad un contribuente in procinto di acquistare, una per sé, l’altra per il coniuge, due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio, costituendo un condominio minimo.

Poiché l’intenzione è quella di procedere ad un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato, dopo il quale i due immobili saranno catastalmente accorpati, il contribuente chiede chiarimenti sul termine per il sostenimento delle spese agevolate e quali siano le conseguenze, in caso di lavori non conclusi entro la scadenza fissata per i pagamenti.

Dopo il consueto riepilogo della disposizione di riferimento (articolo 119 del DL Rilancio) e della connessa prassi, l’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 28, legge n. 234/2021), sostituendo il comma 8-bis dell’articolo 119, ha previsto termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione di chi sostiene le spese.
In particolare, la normativa vigente stabilisce che, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, pari al 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65% di quelle sostenute nel 2025.

Ai fini del superbonus – aggiunge l’Agenzia -, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Tale criterio si deve applicare non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche per individuare il limite temporale di vigenza dell’agevolazione.

Pertanto, considerato che, all’inizio dei lavori, l’edificio sarà costituito in condominio, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, mentre non importa quando siano conclusi i lavori: ai fini dell’agevolazione è solo necessario che siano effettivamente realizzati e completati. Condizione che l’Agenzia verificherà al momento del controllo.

 

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