Edilizia libera e piccoli cantieri: niente visto e asseverazione dopo l’1 gennaio 2022. Quando e come entrano in vigore le modifiche previste dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) alle misure antifrode introdotte prima dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode)?

Misure antifrode: la decorrenza degli obblighi

Bella domanda a cui in queste settimane un po’ tutti abbiamo provato a rispondere ma solo in pochi riconoscendo il fatto che sul punto un chiarimento risolutivo sarebbe dovuto arrivare dall’Agenzia delle Entrate. Chiarimento arrivato non con una nuova megacircolare esplicativa ma utilizzando la tecnica delle FAQ (frequently asked questions) sempre più in voga nell’ultimo anno.

Per rispondere alla domanda l’Agenzia delle Entrate ha ricordato le due norme che hanno inciso sulle detrazioni fiscali applicando le neonate misure antifrode:

  • l’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, che ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i anche per i bonus diversi dal superbonus 110%;
  • l’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha riscritto queste misure stabilendo anche delle casistiche di esonero.

Sulle misure previste dal D.L. n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, n. 16/E in cui è stato chiarito che tale obbligo “si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021”.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, è stato previsto che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i bonus diversi dal superbonus (ad esclusione del bonus facciate e del superbonus stesso):

  • alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale;
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In tutto questo, benché la Legge di Bilancio 2022 abbia abrogato il Decreto antifrode, ha anche previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

L’applicazione delle modifiche della Legge di Bilancio 2022

Considerato che la Legge di Bilancio 2022 entra in vigore il 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le misure antifrode (e gli esoneri) trovino applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse a decorrere da tale data.

Quindi, nel caso di spesa sostenuta anche tramite sconto in fattura il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

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