Superbonus 110%: proroga al 7 aprile 2022 per la comunicazione della cessione del credito. Le modifiche apportate al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alle detrazioni fiscali in edilizia (superbonus 110%, bonus facciate e altri bonus) ha avuto come principale effetto quello di eliminare le “reti di aziende” che potevano illimitatamente passarsi tra loro i crediti fiscali.

La cessione del credito dopo il Sostegni-ter

Ricordiamo che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), immediatamente in vigore almeno fino alla sua conversione in legge, sono state apportate piccole ma importanti modifiche all’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in modo da limitare le cessioni del credito. A partire dal 17 febbraio 2022 per tutti i bonus che utilizzano le opzioni alternative e dal 7 marzo 2022 per il nuovo bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del Decreto Rilancio), come previsto dal Sostegni-ter e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n.37381, saranno nulli i contratti in violazione al nuovo comma 1 che prevede le seguenti possibilità alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  • cessione del credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Prorogato il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Le disposizioni di attuazione relative al meccanismo di cessione del credito sono state aggiornate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot. 35873 che ha ridefinito modalità e termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall’articolo 28 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Sulle tempistiche, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, il provvedimento ha anche previsto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

 

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