Superbonus 110% e Bonus facciate: dove nascono gli abusi? 4,4 miliardi di possibili frodi fiscali di cui il 46% riguardano il bonus facciate, il 34% l’ecobonus ordinario e appena il 3% il superbonus. Nel bonus facciate parliamo di oltre 2 miliardi di frodi da accertare, ovvero quasi il 15% delle pratiche di cessione del credito (13,6 miliardi di euro). Mentre per il superbonus 110%, le possibili frodi complessive sono dell’ordine dei 130 milioni di euro che rappresentano l’1% circa sul complessivo delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (13,4 miliardi di euro).

Superbonus 110% e Bonus facciate: analisi delle criticità

È da questi dati che un seria analisi dovrebbe evidenziare le maggiori criticità applicative su cui Governo e Parlamento dovrebbero fermarsi per trovare soluzioni che se da un lato possano evitare sperperi di denaro pubblico, dall’altro dovrebbero solo normalizzare un sistema che, fuori ogni dubbio, ha consentito nell’ultimo biennio di sostenere l’economia reale fatta di imprese e professionisti.

Altro dato su cui si dovrebbe ragionare è il numero e l’entità di possibili frodi fiscali. Un conto è evidenziare 132 frodi da 1 milione di euro ciascuna, molto differente sarebbe ragionare su un sistema fraudolento che convogli le truffe su poche pratiche di importo maggiore.

Bonus facciate: zero controlli, adempimenti e requisiti

Alla luce delle suddette considerazioni, ritengo molto utile evidenziare i sistemi di controllo normativamente previsti per le due agevolazioni fiscali più importanti utilizzate nell’ultimo biennio: bonus facciate e superbonus 110%.

Partiamo dal bonus facciate, ovvero dalla misura cronologicamente più lontana prevista per la prima volta dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020). Una misura nata con il nobile scopo di intervenire sul decoro degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Una misura importante perché nella sua originaria versione prevedeva una detrazione fiscale del 90%:

  • senza alcun limite di spesa;
  • senza alcuna verifica circa la congruità economica dell’intervento o rispetto di requisiti minimi (ad esclusione dei lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio);
  • nessun titolo edilizio particolare per l’avvio del cantiere (nella maggior parte dei casi si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria, quindi, edilizia libera).

Ma, almeno fino alla nascita delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previste all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), questa misura “scontava” il fatto che oltre al 10% della spesa senza detrazione, il restante 90% doveva essere utilizzato in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Una barriera all’ingresso molto importante, soprattutto per i contribuenti senza capienza fiscale necessaria (ricordiamo che la detrazione non utilizzata nell’anno non viene recuperata ma persa definitivamente) o capitale proprio da utilizzare per finanziare l’intervento.

Superbonus 110% e opzioni alternative: i sistemi di controllo

Arrivano gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che portano in dote due importanti misure:

  • il superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale;
  • il nuovo meccanismo delle opzioni alternative da cui nasce una moneta fiscale virtuale, liberamente scambiabile nel mercato.

La fruizione del bonus 110%, però, diversamente dal bonus facciate e dagli altri bonus edilizi in vigore, prevede un articolato sistema di controllo:

  • un titolo edilizio o una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) da un tecnico abilitato;
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi previsti per gli interventi di ecobonus e sismabonus;
  • l’asseverazione della congruità dei costi;
  • il visto di conformità.

Un sistema che, unito anche alla piattaforma di comunicazione dell’Enea (per l’Ecobonus), ha legato il superbonus a precisi paletti difficilmente raggirabili.

Ma, uno degli aspetti più rilevanti riguarda senz’altro il meccanismo infinito di cessione del credito che ha fatto nascere un vero e proprio mercato e incentivato i bonus fiscali importanti come il superbonus e il bonus facciate. Con una specifica differenza:

  • il credito da superbonus può essere ceduto a SAL minimi (30%, fino ad un massimo di 2);
  • per gli altri bonus non è stata prevista alcuna cessione a SAL.

Gli effetti sono facilmente comprensibili:

  • per cedere il superbonus era necessaria un’asseverazione tecnica sull’effettiva realizzazione dei lavori;
  • per la cessione del credito maturato dagli interventi di bonus facciate era sufficiente l’avvio del cantiere.

Le misure antifrode

Il primo sistema di controllo per gli altri bonus edilizi che vogliono utilizzare le opzioni alternative arriva con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) che prevede:

  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione di congruità delle spese.

Un nuovo sistema di controllo che riduce la possibilità di truffe ma non risolve la problematica più grande relativa al bonus facciate: l’effettiva realizzazione dell’opera.

Problematica sui cui sono intervenute l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno confermato la possibilità di beneficiare del bonus facciate per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi avviati anche se non terminati, laddove il pagamento ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti. Ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati e le verifiche dell’Amministrazione finanziaria.

Permane, quindi, la problematica più grande, tutta sulle spalle del tecnico asseveratore che:

  • nel superbonus valuterà la congruità delle spese sostenute sulla base di un computo metrico e lo stato di avanzamento dei lavori (parliamo di una congruità “tecnica”);
  • nel bonus facciate potrà confermare la congruità sulla base del computo metrico e dei prezzi concordati tra il contribuente, l’impresa e i professionisti (qui possiamo parlare di congruità di progetto).

Conclusioni

Senza alcuna arroganza e con puro spirito collaborativo, a questo punto mi chiedo se il problema che ha fatto nascere le frodi fiscali derivi dal meccanismo di cessione multipla o solo dalle scarse misure di controllo previste per la cessione dei crediti non costretta al SAL.

Il problema resta, quindi, uno solo: la prima cessione. Se questa è corretta, veritiera, congrua e non presenta profili di rischio, è evidente che non possa generare imbrogli nelle successive.

Legare la possibilità di cessione del credito fiscale al SAL, unitamente ai sistemi di controllo relativi alla congruità delle spese e alla conformità della documentazione, oltre che prevedere un codice di tracciamento univoco del credito fiscale ed eliminare la possibilità di frammentazione, rappresenterebbe la chiave di volta di un legislatore che potrebbe ridurre le possibilità di frode e al contempo far viaggiare più regolarmente il comparto dell’edilizia.

Ma la domanda nasce spontanea: l’intento è far continuare a crescere in modo sostenibile il comparto e, quindi, l’economia reale? Ai posteri l’ardua sentenza!

 

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