Bonus edilizi e assicurazione professionale: 3 possibilità per i tecnici asseveratori.

Il 26 febbraio 2022 è entrato in vigore il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n.13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Pacchetto antifrode 2

Il nuovo D.L. n. 13/2022 rappresenta il secondo pacchetto di misure antifrode previste per la fruizione dei principali bonus fiscali dopo il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), la Legge n. 234/2022 (Legge di Bilancio 2022) e il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Con questa nuova misura il legislatore (in questo caso il Governo) ha deciso di tornare indietro sulle precedenti modifiche urgenti arrivate dal Sostegni-ter sul meccanismo di cessione del credito, ma ha anche previsto alcune importanti modifiche tra le quali quella che riguarda l’assicurazione professionale.

L’assicurazione professionale per i bonus edilizi

Sorpassato il primo dubbio di chi chiedeva se l’assicurazione professionale prevista dall’art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) servisse unicamente per le asseverazioni e attestazioni che riguardano il superbonus 110% oppure anche per gli altri bonus edilizi, l’ultima modifica apportata dal D.L. n. 13/2022 ha generato alcune perplessità sulla tipologia di polizza necessaria.

Dubbi che dovrebbero essere risolti dalla nuova formulazione del richiamato comma 14 che va “esploso” nelle sue componenti:

  • primo periodo: Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
  • secondo periodo: I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
  • terzo periodo: L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
  • quarto periodo: In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).
  • quinto e sesto periodo: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Assicurazione professionale: l’entrata in vigore delle nuove disposizioni

Partiamo da un concetto di base: il D.L. n. 13/2022 ha modificato l’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio prevedendo delle novità che entrano in vigore a partire dal 26 febbraio 2022. Ciò vuol dire che le polizze emesse nella vigenza della precedente versione del Decreto Rilancio non necessitano di essere aggiornate.

Polizze single project o RC professionali con estensione

Andiamo adesso alla tipologia di assicurazione professionale valida a partire dal 26 febbraio 2022. Fino a prova contraria (e il legislatore ci ha abituati a veri e propri colpi di scena), il D.L. n. 13/2022 ha modificato unicamente il secondo periodo del comma 14 che è quello relativo alla tipologia di polizza “single project” ovvero quella che il professionista stipula per il singolo intervento (probabilmente quelle che “coprono” meglio l’assicurato).

Non vengono, invece, modificati il terzo e il quarto periodo del comma 14 con le necessarie conseguenze che:

  • in riferimento al terzo periodo è possibile utilizzare la normale RC professionale base a copertura delle attività del professionista purché la stessa abbia le caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e C);
  • come previsto al quarto comma è possibile stipulare una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

In definitiva, i professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni hanno la possibilità di stipulare 3 tipologie di polizze a copertura dell’obbligo previsto dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

 

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