Superbonus 110% e bonus edilizi: confermate le modifiche del D.L. n. 13/2022.

Con 191 voti favorevoli e 33 contrari l’aula del Senato ha votato l’emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter), sull’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Sostegni-ter: abrogato il D.L. n. 13/2022

Come accaduto per il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), anche il questo caso il Governo ha scelto di abrogare il Decreto Legge n. 13/2022, rimettendone integralmente i contenuti all’interno del disegno di legge di conversione del Sostegni-ter che, dopo l’approvazione del Senato, passa all’esame della Camera che, visti i tempi ridotti, lo approverà con un nuovo voto di fiducia.

E anche in questo caso non si può non sottolineare quanto stridano le dichiarazioni dei vari Parlamentari, sempre pronti (a parole) a difendere le misure messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (il superbonus e il meccanismo di cessione del credito) e il portafogli di imprese e professionisti in procinto di fallire a causa del cambio delle regole in corsa, rispetto all’unico vero strumento che potrebbero utilizzare all’interno del luogo preposto all’attività legislativa. Esiste sempre un motivo che porta il Parlamento a confermare misure messe a punto da Governo che sulla carta non piacciono mai a deputati e senatori.

L’art. 1 del disegno di legge di conversione, oltre all’abrogazione del D.L. n. 13/2022, prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 13/2022 stesso.

Superbonus 110% e bonus edilizi: le modifiche del ddl di conversione

Diversamente dalle bozze di emendamento di pochi giorni fa, il disegno di legge di conversione del Sostegni-ter rimette integralmente i contenuti del Sostegni-ter, all’interno dei seguenti nuovi articoli:

  • art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
  • art. 28-bis – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche;
  • art. 28-ter – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale;
  • art. 28-quater – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il meccanismo delle opzioni alternative

Con l’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (nella versione convertita in legge) si interviene sul meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) consentendo esclusivamente:

  • in caso di opzione per lo sconto in fattura, la possibilità per i fornitori di cedere a chiunque il credito e successivamente prevedere ulteriori 2 cessioni ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  • la cessione del credito a chiunque da parte del beneficiario della detrazione, con possibilità per chi lo acquista di cederlo ulteriori 2 volte ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Stop alla frammentazione

Successivamente allo sconto o alla prima cessione da parte del beneficiario della detrazione, dal 1° maggio 2022 non sarà più possibile frammentare ulteriormente il credito a cui sarà associato un codice identificativo univoco da indicare in tutte le successive cessioni secondo modalità che saranno stabilite da un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Misure sanzionatorie e assicurazione professionale

Con l’art. 28-bis vengono inasprite le misure sanzionatorie in caso di frodi fiscali, sia per chi ne ha beneficiato che per i tecnici che si occupano delle asseverazioni e attestazioni. Da ricordare che le sanzioni penali per i tecnici che con dolo o colpa espongono informazioni false o ne omettono di rilevanti, sono sempre esistite e previste all’interno del Codice Penale.

La nuova disposizione stabilisce, in particolare, la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni relative al rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. Ed è chiaro che si dovrà fare maggiore chiarezza sulla differenza tra dolo e colpa, affinché i tecnici non diventino agnelli sacrificali sull’altare di chi sarà chiamato a giudicare.

In tal senso consiglio ai tecnici di predisporre un vero e proprio fascicolo relativo ad ogni intervento di superbonus o altro bonus edilizio in cui si trovano ad operare, relazionando puntualmente sulle motivazioni che lo hanno condotto a fare questa o quella scelta, e allegando se possibile risposte dell’Agenzia delle Entrate, FAQ e tutto il materiale a disposizione che potrà eventualmente dimostrare non tanto la correttezza del suo operato quanto il fatto che l’errore è stato commesso senza dolo ma solo con colpa.

Confermati i contenuti delle modifiche apportate all’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio relativo all’assicurazione professionale di cui si devono dotare i tecnici impegnati nelle attività di asseverazione e attestazione. La norma prevede 3 diverse tipologie di assicurazione:

  1. una “single project” che il professionista stipula per il singolo intervento;
  2. la normale RC professionale base a copertura delle attività del professionista purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche:
    • non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
    • deve avere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
    • deve garantire, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti
  3. una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Contratti collettivi e miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

L’art. 28-quater inserisce alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) il nuovo comma 43-bis che prevede nuovi obblighi per i alcuni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro che vogliono accedere a determinate agevolazioni fiscali.

In particolare, per i seguenti interventi di importo superiore a 70.000 euro:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

nel caso di fruizione delle agevolazioni fiscali previste per:

  • interventi di riqualificazione energetica e strutturale: superbonus 110% – art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche: bonus 75% – art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020;
  • interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19: bonus 60% – art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio: bonus casa 50% – art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • efficienza energetica: ecobonus 50% – art. 14, comma 1, lettere a), b) e d) del D.L. n. 63/2013;
  • adozione di misure antisismiche: sismabonus ordinario – art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: bonus facciate 90% (fino al 2021) o 60% (2022) – art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici – 16-bis, comma 1, lettera h) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
  • acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione: bonus mobili 50% – art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili: bonus verde 36% – art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

tali agevolazioni fiscali possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, i soggetti incaricati dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Niente proroga per le unifamiliari

Ma, oltre a quello che è stato previsto, è ben visibile anche ciò che non è stato approvato. Ovvero le diverse richieste dei parlamentari che, preso atto del blocco di almeno due mesi delle piattaforme di cessione del credito, chiedevano almeno di prorogare la data del 30 giugno 2022 per dimostrare di aver realizzato il 30% dei lavori complessivi necessario per prorogare la data di scadenza del superbonus al 31 dicembre 2022.

La richiesta era quella di spostare questa data al 30 settembre 2022 ma, come detto, non è stata accolta dal Governo che ha proceduto per la sua strada dimenticando completamente che dietro dei numeri ci stanno professionisti, imprese e contribuenti che hanno messo a rischio i loro patrimoni, piccoli o grandi che siano, per seguire delle sirene che alla fine si stanno dimostrando dei mostri.

 

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