Superbonus 110% e bonus edilizi: doppio controllo per l’asseverazione di congruità.

Dal 16 aprile 2022, tutti i nuovi interventi che accedono al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi potranno utilizzare i nuovi costi massimi e le nuove procedure previste per la l’asseverazione di congruità nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.

Costi massimi: il nuovo decreto MiTE

Lo prevede il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022 le cui disposizioni potranno essere applicate agli interventi i cui titoli edilizi o comunicazioni siano stati presentati a partire dal 16 aprile 2022.

Un decreto che oltre ad aggiornare i costi massimi e sostituire l’Allegato I al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), ne ha aggiornato il punto 3 del suo Allegato A che definisce la procedura per l’asseverazione di congruità delle spese.

Doppio controllo: la FAQ Enea-MiTE

Al fine di chiarire le nuove modalità di asseverazione, Enea e MiTE hanno pubblicato 6 interessanti FAQ che tra le altre cose confermano le analisi di questi mesi che hanno rilevato non solo un aggiornamento dei costi rispetto ai èprecedenti (+20%) ma anche una revisione delle procedure con un “doppio controllo” per le categorie di beni indicati nell’Allegato A al Decreto del MiTE (che, come detto, sostituisce l’Allegato I del Decreto MiSE 6 agosto 2020).

In una delle nuove FAQ, Enea e MiTE chiariscono che per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13-bis dell’articolo 119 del medesimo DL, il quale a sua volta ha previsto che si faccia riferimento:

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Conseguentemente, il nuovo Decreto del MiTE ha disciplinato esclusivamente le modalità per queste “talune categoria di beni” indicate all’Allegato A e quindi:

  • riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
  • impianti a collettori solari;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
  • installazione di tecnologie di building automation.

Enea e MiTE confermano che per questa categoria di beni l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi:

  • il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione);
  • il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni.

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e  la spesa sostenuta.

Fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l’ammontare delle detrazioni concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell’IVA, delle prestazioni professionali e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di conformità etc.).

 

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