Superbonus e bonus edilizi, ok alla cessione frazionata per anno.

L’Agenzia delle Entrate dà ufficialmente il via libera alla cessione del credito frazionata per annualità. Con una Faq, pubblicata sul sito istituzionale, sono state confermate le anticipazioni fornite dal Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a fine aprile durante un question time.

Superbonus e altri bonus edilizi, come funziona la cessione frazionata

L’Agenzia nella Faq spiega che il Decreto “Sostegni-ter” (DL 4/2022) ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

L’Agenzia sottolinea che in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale è attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni è indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, per concludere, che queste regole si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022). Il termine del 1° maggio, lo ricordiamo, è stato introdotto dal Decreto Sostegni-ter.

Cessione del credito frazionata, le anticipazioni del Mef

La Faq dell’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco i primi chiarimenti del Ministro Franco sull’argomento.

Il Ministro Franco, chiamato a rispondere sulla possibilità di allentare i limiti sulla cessione del credito, aveva spiegato che la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo”.

Il Ministro ha invece considerato “incompatibile con l’attribuzione di un codice identificativo univoco al credito ceduto” la reintroduzione della possibilità di cedere parzialmente il credito senza alcun limite di frazionamento.

 

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