Bonus edilizi, contratto collettivo obbligatorio anche con general contractor o subappalto.

Il 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo del contratto collettivo nei lavori agevolati con i bonus edilizi.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 19/E/2022, ha fornito una serie di indicazioni pratiche per evitare che errori o dimenticanze possano far perdere le detrazioni fiscali. Prima fra tutte, da quando è obbligatorio applicare le nuove regole. La normativa prevede, in modo generico, che l’obbligo si applica ai lavori edili iniziati successivamente al 27 maggio.

L’Agenzia dà indicazioni più precise e chiarisce che l’obbligo del contratto collettivo opera con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Bonus edilizi e obbligo del contratto collettivo

I lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Considerando, all’interno dell’Allegato X del D.lgs. 81/2008, solo le opere agevolate dai bonus edilizi, il nuovo adempimento riguarda i cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:

– costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
– trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
– scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato dai soggetti preposti al rilascio del visto di conformità.

Bonus edilizi soggetti all’obbligo del contratto collettivo

Per chiarire meglio l’ambito di applicazione dell’obbligo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di spiegazioni all’interno della Circolare 19/E/2022.

La Circolare elenca i bonus soggetti all’obbligo del contratto collettivo. Si tratta di:
– Superbonus;
– Bonus ristrutturazioni;
– Ecobonus;
– Sismabonus;
– Bonus facciate;
– Installazione di impianti fotovoltaici prevista dall’articolo 16-bis del Tuir;
– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
– Bonus 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
– Bonus mobili;
– Bonus verde;
– adeguamento degli ambienti di lavoro.

Nel caso del Bonus mobili, la circolare specifica che la detrazione spetta solo nel caso in cui nell’atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato (ove previsto) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

L’obbligo vale sia per i contribuenti che fruiscono direttamente delle detrazioni in dichiarazione dei redditi sia per quelli che optano per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Contratti collettivi da applicare nei lavori agevolati

La normativa prevede l’obbligo di applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 81/2008.

L’Agenzia ritiene che i seguenti contratti collettivi posseggano i requisiti richiesti:
– F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
– F015;
– F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

L’obbligo vale unicamente per le imprese che si avvalgono di lavoratori dipendenti. Sono esclusi i lavori edili eseguiti da imprenditori individuali che si avvalgono di collaboratori familiari o di soci che prestano la loro attività in modalità diversa da quella di lavoratore dipendente.

Contratti collettivi, obbligo anche per general contractor e subappalto

Il committente, spiega la circolare, deve richiedere e verificare che nell’atto di affidamento siano indicati i contratti collettivi applicati dall’impresa. In caso contrario, si perde la detrazione fiscale.

L’obbligo deve essere rispettato anche se il contratto di affidamento dei lavori è stipulato tramite un general contractor o se i lavori edili sono oggetto di subappalto.

Nel contratto stipulato col general contractor o con i soggetti che si riservano di affidare dei lavori in subappalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili.

Nei successivi contratti, stipulati con le imprese che realizzano effettivamente i lavori, e nelle fatture, deve essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Contratto collettivo ed errori nelle fatture

Se il contratto collettivo non è indicato nelle fatture relative all’esecuzione dei lavori, il committente non perde l’agevolazione a condizione che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento.

Il contribuente che, per errore, non ha indicato il contratto collettivo nella fattura, in sede di richiesta del visto di conformità deve presentare un’autodichiarazione dell’impresa che attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura.

 

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