Superbonus 110%: il Fisco sull’acquisto delle case antisismiche

Quando si parla di superbonus 110% è sempre necessaria molta attenzione. Quello che è stato in vigore fino ad oggi, potrebbe non esserlo domani con la conseguenza di dover contestualizzare sempre le risposta fornite dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello.

Superbonus 110% e case antisismiche: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

Mentre, infatti, circolari, guide e provvedimenti del Direttore sono sempre tarati sulle ultime disposizioni normative e sono applicabili a livello generale, le risposte fanno riferimento ai casi sottoposti all’Agenzia delle Entrate, in uno specifico momento di vita della norma e con caratteristiche diverse.

A dimostrazione di questo principio arriva la risposta n. 384 del 20 luglio 2022 resa dall’Agenzia delle Entrate in riferimento all’utilizzo del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, ovvero l’applicazione dell’aliquota potenziata al 110% per le detrazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013, cosiddetto sismabonus acquisti.

Tale ultimo comma stabilisce che il sismabonus spetta anche nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Tale detrazione (utilizzabile dall’acquirente della casa antisismica) nella sua misura ordinaria utilizzabile fino al 31 dicembre 2024 si applica con una aliquota del 75% se all’intervento corrisponde una riduzione di una classe di rischio sismico o dell’85% in caso di due. L’aliquota è calcolata sulla base del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare di cui si compone l’edificio.

L’interpello all’Agenzia delle Entrate

L’interpello al Fisco, soddisfatti tutti i requisiti di accesso alla detrazione, chiede di sapere:

  • se in caso di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022, possa comunque trovare applicazione l’agevolazione nella sua versione potenziata dal superbonus;
  • se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in forza del predetto contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita pari a euro 100.000 possa fruire sisma bonus acquisti, nella misura del 110 per cento e optare per lo sconto in fattura.

La risposta del Fisco non prende evidentemente in considerazione le modifiche apportate all’art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dalla Legge n. 79/2022 di conversione del Decreto Legge n. 36/2022 (Decreto PNRR2), con la quale è stata posticipata la scadenza per la stipula dell’atto definitivo di compravendita, con una proroga di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022:

  • sia stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • siano stati versati gli acconti utilizzando lo sconto in fattura e sia stato maturato il relativo credito d’imposta;
  • sia stata rilasciata la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • sia avvenuto il collaudo dell’immobile, con rilascio dell’asseverazione sismica;
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

La risposta del Fisco

L’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito arrivato in vigenza di un’altra previsione normativa ha confermato che il sismabonus-acquisti potenziato al 110% spetta per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2022. Qualora l’Istante sottoscriva il contratto definitivo di compravendita successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022, non avrebbe potuto applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110 per cento, ma la detrazione di cui al citato articolo, 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 con le aliquote ivi previste, essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

 

lavoripubblici