Superbonus e unifamiliari, ancora un mese per ultimare il 30% dei lavori

Per poter usufruire della detrazione al 110% fino alla fine dell’anno, è necessario che il 30% dell’intervento complessivo sia ultimato entro il 30 settembre 2022

Chi sta realizzando interventi agevolati con il Superbonus su un edificio unifamiliare ha ancora un mese di tempo per completare il 30% dell’intervento e usufruire della detrazione con aliquota al 110% fino alla fine dell’anno.

Superbonus sulle unifamiliari

Per effetto del Decreto Aiuti, per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 è necessario provare la realizzazione del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate a giugno ha spiegato che, se non si riesce a completare il 30% dell’intervento entro il 30 settembre 2022, si possono detrarre al 110% solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (data di scadenza del Superbonus sulle unifamiliari), mentre per quelle successive si può ricorrere ad altri bonus edilizi.

Anche in un’interrogazione parlamentare è stato chiarito che, per ottenere il Superbonus sulle unità immobiliari unifamiliari, è necessario che il 30% dei lavori risulti effettivamente ultimato entro il 30 settembre 2022, mentre non è sufficiente effettuare i pagamenti relativi al 30% dei lavori.

Superbonus e unifamiliari, come si calcola il 30% dei lavori

Il Decreto Aiuti ha stabilito che nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

In precedenza, l’Agenzia aveva affermato che il calcolo della percentuale dovesse tenere conto dell’intervento complessivo e non solo dei lavori agevolati. La stessa opinione era stata ribadita in una faq dello scorso febbraio. Il Decreto Aiuti ha dato maggiore libertà ai committenti per consentire di raggiungere con più facilità il traguardo dell’agevolazione. In altre parole, è possibile scegliere se calcolare il 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Sull’argomento si è espresso anche il gruppo di lavoro sul Superbonus della Rete delle Professioni Tecniche. RPT ha elaborato un parere che è stato discusso anche dalla “Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate”, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui partecipano diversi componenti del gruppo di lavoro di RPT. Con il parere, è stato spiegato che, se il committente sceglie di considerare tutti i lavori (e non solo con quelli agevolati), per le verifiche bisogna fare riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, come da titolo edilizio.

La percentuale del 30%, si legge nel parere, può essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni.

Non è necessario, continua il gruppo di lavoro, protocollare uno Stato d’Avanzamento Lavori. Il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nei titoli abilitativi. Il SAL può essere accompagnato da libretto delle misure, documentazione fotografica, e, più in generale, da tutte quelle informazioni ritenute utili ad una eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.

Nel parere ci sono infine i criteri per la determinazione del SAL:
– l’importo complessivo su cui predisporre la verifica del 30% è quello totale degli interventi da realizzare in base ai contratti d’appalto stipulati (non soltanto l’importo totale ammesso al bonus);
– se sono presenti opere realizzate, queste devono essere quantificate e contabilizzate sulla base del computo metrico generale;
– sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
– sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL.

 

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