Superbonus 110% e unifamiliari: le differenze tra l’asseverazione Enea e il SAL 30% per la proroga

Posso utilizzare l’asseverazione Enea in corso d’opera al 30% per dimostrare l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo necessario per ottenere la proroga per gli edifici unifamiliari?

L’esperto risponde: la proroga del Superbonus 110% per le unifamiliari

Oggi provo a rispondere ad una domanda che ho ricevuto molto spesso in questo ultimo periodo in cui l’attenzione è completamente assorbita dalla prossima scadenza del 30 settembre 2022. Entro questa data chi avrà completato il 30% dell’intervento complessivo potrà utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Il riferimento è, chiaramente, agli interventi realizzati dalle persone fisiche di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sugli edifici unifamiliari.

Sul tema, a far discutere è un approfondimento scritto da ANIT, l’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, in cui si è affermato che tra la documentazione probatoria è possibile utilizzare l’Asseverazione Enea al 30%. ANIT parla di uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) che definisce “uno strumento legato al computo metrico caricato sul portale ENEA ed è nato per assicurare la maturazione di un credito fiscale prima della conclusione dei lavori. Il SAL è stato pensato quindi per rispondere a un’esigenza finanziaria e non per la scadenza del 30 settembre 2022 prevista per gli edifici unifamiliari”.

ANIT, pur confermando l’esigenza diverse, afferma che “vista la natura ufficiale del SAL e visto il suo legame con l’avanzamento dei lavori del Superbonus, può far parte della documentazione utile alla dichiarazione da predisporre entro il 30 settembre 2022”.

Tutto corretto se non fosse che viviamo in un’epoca molto strana in cui è sempre bene fare molta attenzione a quel che si dice. Dopo l’approfondimento di ANIT, infatti, sono stati in molti a scrivermi “visto? posso utilizzare il SAL Enea”, “ANIT dice che posso utilizzare l’asseverazione Enea”.

Niente di più sbagliato! ANIT non ha per nulla affermato che è possibile utilizzare il SAL Enea per dimostrare l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo. Anzi, ha detto proprio tutt’altro. ANIT ha rilevato le diverse finalità delle due attestazioni e affermato che il SAL ENEA “può” essere inserito tra la documentazione probatoria necessaria per dimostrare l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo.

L’asseverazione ENEA a stato di avanzamento

A conferma di questo vediamo di comprendere le finalità e i contenuti dell’Asseverazione Enea che, come dovrebbe essere noto, va inviata:

  • in corso d’opera nel caso di utilizzo dello sconto in fattura o della cessione del credito (SAL minimi del 30%);
  • a fine lavori nel caso di utilizzo diretto della detrazione o con opzioni alternative.

Nel primo caso, l’asseverazione a SAL viene protocollata e può essere utilizzata per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel secondo caso, dopo aver creato le schede descrittive dell’intervento sarà generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo).

Per inviare l’asseverazione ad Enea, occorre:

  • essere un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto/a al proprio ordine professionale o collegio, libera professione;
  • essere in possesso di polizza assicurativa di adeguata capienza;
  • avere l’account configurato come «asseveratore/trice».

L’asseverazione riguarda:

  • requisiti tecnici;
  • congruità delle spese.

Nel Portale Enea si allega sempre il computo metrico.

Come specificato nella guida Enea, il computo metrico da allegare è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo dei soli lavori agevolati dal bonus 110% (al momento solo ecobonus 110%).

Il computo metrico da inviare ad Enea è unico e deve contenere:

  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  • le spese professionali per la realizzazione dell’intervento;
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Il Decreto del MiSE 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” (art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio), all’interno del computo è facoltativo inserire:

  • le voci relative all’installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6, art. 119 del Decreto Rilancio);
  • le voci relative alle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 119 del Decreto Rilancio).

Per tali costi, infatti,il portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.

L’attestazione per il 30% dell’intervento complessivo

Diversamente, per la verifica del vincolo contenuto all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus è stato fino ad ora l’unico Ente che ha fornito chiarimenti ufficiali in merito soprattutto:

  • a chi deve dimostrare l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo (il direttore dei lavori);
  • quali documenti può utilizzare (a titolo di esemplificativo la Commissione cita: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.);
  • come dimostrarlo (mediante una attestazione con data certa, ad esempio utilizzando la PEC o la raccomandata).

La norma, che non vince il primo premio per chiarezza, parla di lavori effettuati lasciando intendere che nel computo del 30% dell’intervento complessivo vadano prese in considerazione esclusivamente le voci di costo che riguardano i lavori. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio offre, inoltre, la possibilità di inserire nel SAL anche i lavori non agevolati dal superbonus, quindi quelli di edilizia libera o che rhanno richiesto altro titolo oltre alla CILAS.

Le differenze con l’Asseverazione Enea

Le differenze tra le due attestazioni sono tante e possono essere così riassunte:

voci di costo

Computo
Asseverazione Enea

Computo
Attestazione 30% proroga unifamiliari

Lavori ecobonus 110% trainanti

Lavori ecobonus 110% trainati

Fotovoltaico 110%

facoltativo

Colonnine di ricarica 110%

facoltativo

Lavori sismabonus 110% trainanti

Lavori sismabonus 110% trainati

Lavori non agevolati da Superbonus

facoltativo

Spese di progettazione

Oneri e spese per la documentazione

Volendo concludere, pur essendo vero che nella documentazione probatoria è possibile inserire anche l’Asseverazione Enea a SAL, è altrettanto chiaro che non sarà da questo documento che è possibile verificare e quindi attestare l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo.

 

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