Superbonus 110%, proroga unifamiliari e SAL 30%: incredibile ma vero

Pubblicata la nuova e tanto attesa circolare n. 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto limitarsi a modificare i contenuti della precedente circolare n. 23/E/2022 relativamente alla responsabilità solidale dei cessionari. E invece…altro giro, altra corsa.

Superbonus 110%, proroga unifamiliari e SAL 30%: i pagamenti

Leggendo le 33 pagine della circolare più l’allegato relativo alla richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti, potrebbero sfuggire distrattamente i contenuti del paragrafo 7, invece importantissimo, che tratta la detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari.

Stiamo parlando, naturalmente, della proroga al 31 dicembre 2022 prevista per gli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), su cui si è parecchio discusso nelle ultime settimane.

La formulazione dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio lasciava, infatti, ampi dubbi e perplessità, alcuni dei quali chiariti recentemente da un parere della commissione di monitoraggio per il Sismabonus.

L’Agenzia delle Entrate è voluta entrare nell’argomento relativo al completamento del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 per procedere con l’utilizzo del superbonus fino al 31 dicembre 2022.

Via libera alle CILAS oltre il 30 giugno 2022

Un primo importante chiarimento, secondo l’Agenzia delle Entrate “in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data“.

Con questo ci siamo definitivamente tolti il dubbio delle CILAS presentate dall’1 luglio 2022 che consentirebbero l’utilizzo del superbonus 110% per le unifamiliari.

Lavori eseguiti o pagamenti?

A destare più di una perplessità, però, è la parte in cui si entra nel dettaglio della proroga. L’Agenzia delle Entrate, infatti, fa un esempio molto particolare che riportiamo di seguito:

…nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti“.

L’Agenzia delle Entrate conferma che “che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo“.

Sostanzialmente secondo l’Agenzia delle Entrate, per ottenere la proroga normativa al 31 dicembre 2022 non è sufficiente che siano eseguiti i lavori ma serve anche che gli stessi siano stati pagati (e chiaramente viceversa).

Un chiarimento o meglio una interpretazione normativa cui tutti avremmo fatto volentieri a meno!

 

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