Errori nella cessione dei crediti: arriva il modello per l’annullamento

Una corposa parte della nuova circolare dell’Agenzia Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E, recante “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione” è appunto dedicata alle procedure da seguire nel caso di errori formali e sostanziali, fatti nella compilazione della Comunicazione della cessione dei crediti.

Non solo: al documento è anche allegato il modello per la Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), funzionale proprio a rimediare agli errori sostanziali. Vediamo i dettagli.

Errori nella cessione del credito: la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti

L’esercizio dell’opzione della cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del decreto Rilancio, va esercitato dal beneficiario dell’agevolazione inviando la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n. 2035873.

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, sulla “Piattaforma cessione crediti” sul sito delll’Agenzia delle entrate. Il soggetto che riceve il credito, cessionario o fornitore, può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo accettato nella Piattaforma. Ma cosa succede se si sbaglia?

Cessione dei crediti sulla Piattaforma: cosa succede in caso di errore?

In caso di errore nella Comunicazione, il soggetto che riceve il credito deve rifiutare la cessione, sempre tramite la Piattaforma. L’accettazione e il rifiuto del credito non possono essere annullati e attualmente non è possibile correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione.

L’Agenzia distingue tra:

  • errori nella compilazione della Comunicazione;
  • errori formali;
  • errori sostanziali.

Errori nella compilazione della Comunicazione

Qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.

Se il termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma.

Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata; il cedente, beneficiario della detrazione, non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma (come avviene in caso di rifiuto delle cessioni successive alla prima), ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.

Errore formale

Il Fisco specifica che l’errore o l’omissione di dati della Comunicazione che non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale.

Si considerano errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:

  • nel frontespizio:
    • recapiti (e-mail e telefono);
    • codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
    • indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo
    • “Condominio minimo”;
    • codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
    • codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
  • nel quadro A:
    • indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
    • stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
  • nel quadro B, i dati catastali;
  • nel quadro D:
    • data di esercizio dell’opzione;
    • tipologia del cessionario.

In tutti questi casi, fermo restando la sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti previsti per accedere alle detrazioni, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.

Tuttavia, l’errore commesso deve essere segnalato insieme all’indicazione dei dati corretti.

Errore sostanziale nella cessione dei crediti

Rimediare a un errore sostanziale è possibile e l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti anche un Modello per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti, che è allegato alla Circolare stessa.

Tra gli errori sostanziali rientrano:

  • l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa;
  • l’errata indicazione del codice fiscale del cedente.

Proprio per consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Annullamento dell’accettazione dei crediti: presentazione istanze ed effetti

Nella Circolare viene specificato che l’annullamento dell’accettazione dei crediti:

  • può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti;
  • va richiesto con istanza – il Modello- sottoscritta digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità di cessionario e cedente;
  • l’istanza deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. L’annullamento implica la contestuale riduzione del plafond del credito compensabile in capo al cessionario.

Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione entro il termine annuale previsto per il suo invio.

Cosa succede se si invia nel frattempo la comunicazione corretta?

Qualora il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia l’annullamento dell’accettazione della cessione errata. Questo perché, nelle more dell’annullamento dell’accettazione, il credito a disposizione del cessionario verrebbe temporaneamente duplicato sulla Piattaforma e nel plafond consultabile nel cassetto fiscale del cessionario.

Il cedente deve quindi assicurarsi che il cessionario – eventualmente con impegno scritto – non ceda né utilizzi in compensazione il credito relativo alla prima Comunicazione errata.

Infine, l’annullamento dell’accettazione può anche essere richiesto qualora cedente e cessionario intendano, di comune accordo, rimuovere gli effetti della Comunicazione errata, anche nell’ipotesi in cui questa non debba essere più riproposta.

 

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