Bonus Ristrutturazioni edilizie: nuovi errori nella guida dell’Agenzia delle Entrate

Quando si mescolano tra loro edilizia e fisco non sempre si è scevri da errori più o meno macroscopici. Ma quando questi vengono commessi all’interno di una guida fiscale messa a punto dall’Agenzia delle Entrate, c’è sempre il rischio che questi errori possano ripercuotersi a cascata sull’attività di controllo che riguarda la fruizione di alcune agevolazioni in edilizia.

Le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia

Questa volta l’errore è contenuto all’interno della guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali aggiornata pochi giorni fa dall’Agenzia delle Entrate ma che non prende minimamente in considerazione le modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Stiamo parlando della definizione di ristrutturazione edilizia che nel corso di questo 2022 è stata modificata più volte:

  • prima con la Legge 27 aprile 2022, n. 34 che, convertendo in legge il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette), ha modificato la formulazione dell’art. 3, comma 1, lettera d) del testo unico edilizia escludendo dalla necessità di mantenere le caratteristiche preesistenti le demolizione e ricostruzioni di edifici in area con vincolo di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • poi con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 che, convertendo in legge il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), ha nuovamente modificato la parte relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, escludendo la necessità di mantenere le caratteristiche preesistenti anche per gli edifici in area con vincolo di cui all’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

La definizione di ristrutturazione edilizia

Ad oggi, come da ultimo aggiornamento di metà luglio (oltre 3 mesi fa), la definizione di ristrutturazione edilizia è la seguente:

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

L’errore dell’Agenzia delle Entrate

Peccato, però, che a pagina 7 della nuova guida l’Agenzia delle Entrate scriva:

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:

  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria esistente, effettuata fino al 16 luglio 2020, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
  • per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001, rientrano nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/2022)
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Chiaro è che si tratta di un macroscopico errore che non prende in considerazione le modifiche arrivate nel 2022 alla definizione di ristrutturazione edilizia. Errore che si spera l’Agenzia delle Entrate possa correggere al più presto, onde evitare spiacevoli disguidi con chi poi andrà ad effettuare i controlli.

Ringrazio il collega ing. Simone Scotto di Carlo, presidente dell’Ass. Ambientalista CASA GAS FREE Ets per la preziosa segnalazione, sfuggita un po’ a tutti.

 

lavoripubblici