Superbonus 90% e Decreto Aiuti quater: le 3 condizioni per le unifamiliari

Una nuova finestra temporale si apre per intervenire con il Superbonus per la riqualificazione energetica e strutturale degli edifici unifamiliari (le “villette”).

Decreto Aiuti quater: il nuovo superbonus per le unifamiliari

Lo prevede in nuovo terzo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dopo le modifiche arrivate con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176 (Decreto Aiuti quater).

La disposizione prevede:

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 euro“.

Dopo aver modificato il secondo periodo del comma 8-bis, e aver offerto maggior tempo ai lavori avviati per utilizzare il superbonus 110% (per gli interventi che hanno già eseguito il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 è stata data la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 marzo 2023), il terzo periodo aggiunto dal Decreto Aiuti quater apre una nuova finestra temporale per gli interventi sulle unifamiliari.

Superbonus e unifamiliari: la nuova aliquota e le 3 condizioni

La nuova finestra di utilizzo del superbonus si applicherà unicamente agli interventi avviati a partire dall’1 gennaio 2023. Potranno, dunque, accedere al beneficio unicamente gli interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato dall’1 gennaio 2023.

Come detto, l’aliquota diminuisce dal 110% al 90% per tutti gli interventi (trainanti e trainati) previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio e sono previste 3 specifiche condizioni di accesso al bonus:

  • il contribuente deve essere proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
  • l’edificio o l’unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
  • il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato “reddito di riferimento” che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Superbonus e unifamiliari: la prima condizione

Diversamente dalla previgente versione del Decreto Rilancio, potranno accedere al superbonus 90%:

  • il proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento;

I diritti reali di godimento sono:

  • l’enfiteusi – Art. 959 del Codice civile: L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni;
  • il diritto di superficie – Art. 952 del Codice civile: Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo;
  • l’usufrutto – Art. 981 del Codice civile: L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo;
  • il diritto reale d’uso – Art. 1021 del Codice civile: Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto;
  • il diritto reale di abitazione – Art. 1022 del Codice civile: Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia;
  • le servitù – Art. 1027 del Codice civile: La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Superbonus e unifamiliari: la seconda condizione

Viene previsto che l’edificio o l’unità immobiliare siano adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese. Una disposizione che fa “cadere” il contenuto dell’art. 119, comma 10 del Decreto Rilancio a seguito del quale i soggetti di cui al comma 9, lettera b) avrebbero potuto utilizzare la detrazione sul numero massimo di due unità immobiliari.

Superbonus e unifamiliari: la terza condizione

Il Decreto Aiuti quater stabilisce che potrà avere accesso al superbonus 90% unicamente il contribuente che sostiene le spese con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Tale reddito di riferimento è determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio. Nel dettaglio, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello del sostenimento della spesa:

  • dal contribuente;
  • dal coniuge del contribuente;
  • dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;
  • dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’art. 12 del TUIR;
  • dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR;

per un numero di parti determinato tenendo conto della composizione del nucleo familiare, ed in presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile.

In particolare il numero di parti è pari a 1 nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona. Tale numero è incrementato di:

  • 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o convivente;
  • 0,5 se presente un familiare a carico;
  • 1 se sono presenti due familiari a carico;
  • 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

Come spiegato dal Governo nella relazione illustrativa, la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest’ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge.

Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o del coniuge o di entrambi.

Nella relazione illustrativa viene anche chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 4-ter del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali dello stesso articolo al comma 2, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui allo stesso articolo 12, comma 1, lettera c); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento sono considerati al fari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

A titolo esemplificativo:

  • contribuente con reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro;
  • coniuge con reddito pari a 11.000 euro;
  • un figlio che non possiede redditi e quindi fiscalmente a carico;

in questo caso il reddito di riferimento è pari a:

(25.000 + 11.000) euro/ (1 + 1 + 0,5) = 36.000 euro / 2,5 = 14.400 euro.

Nel caso, invece, di:

  • contribuente con reddito complessivo dell’anno precedente pari a 50.000 euro;
  • coniuge senza reddito;
  • quattro figli senza redditi e quindi fiscalmente a carico;

in questo caso il reddito di riferimento è pari a:

50.000 euro/ (1 + 1 + 2) = 50.000 euro / 4 = 12.500 euro.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa per il calcolo del quoziente familiare.

Numero di parti
Contribuente
1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente
si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
un familiare
si aggiunge 0,5
due familiari
si aggiunge 1
tre o più familiari
si aggiunge 2