Comunicazione cessione e sconto crediti edilizi: confermata la proroga

Si avvicina la scadenza per la comunicazione delle opzioni alternative alle detrazioni fiscali previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito. La norma prevede che la comunicazione venga effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo in cui sono state sostenute le spese, ma questo termine per il 2023 è stato prorogato.

Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura: ok alla proroga

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020, 2021 e 2022 hanno sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia e per interventi Superbonus 110% possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. “sconto in fattura”);
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. “cessione del credito”).

La comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a cui si sono sostenute le spese.

Attenzione però, perché per il 2023 tale termine è slittato: come previsto dall’articolo 3, comma 10-octies, del decreto legge n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023,  le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni riguardanti le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021 potranno essere inviate entro il 31 marzo 2023.

Confermata quindi la nuova scadenza fissata dal Decreto Milleproroghe, come puntualizza anche Fisco Oggi a un contribuente che chiede se siano previsti ulteriori differimenti: come riporta la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, a meno che non intervengano nuovi provvedimenti di rinvio, ad oggi il 31 marzo 2023 rimane il termine entro il quale comunicare le opzioni di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici.

Ulteriore proroga con la remissione in bonis

Per il contribuente che non adempie alla comunicazione entro il 31 marzo 2023 rimane comunque l’opportunità di utilizzare la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012. Secondo la normativa, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La remissione in bonis è quindi ammessa anche per la comunicazione delle opzioni alternative alle detrazioni fiscali a condizione che:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata tramite F24 la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro.

Di conseguenza, in presenza di questi presupposti, l’invio della Comunicazione è consentito oltre la scadenza del 31 marzo 2023 ma comunque entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

 

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