Superbonus: come funziona la detrazione in dieci anni?

Il Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito in Legge 11 aprile 2023 n. 38 pubblicata lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale, prevede all’art. 2, comma 3-sexies, che «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi» e rappresenta il nuovo comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

Detrazione in 10 anni per le spese sostenute nel 2022

In parole povere e per essere chiari con un esempio, coloro che hanno anticipato le spese e non hanno voluto o potuto cedere i crediti 2022 per 50.000 euro, non dovranno fare assolutamente nulla fino a maggio/giugno 2024 quando, nella propria dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2024 oppure Mod. 730/2024), dovranno inserire la prima rata delle dieci previste, cioè 5.000 euro, tra le spese del 2022 detraibili al 110% (quindi 5.500 euro). La previsione di legge è una particolarità mai prevista dal nostro pur variegato impianto normativo perché permette di detrarre le spese di un anno precedente a quello per cui viene presentata la dichiarazione dei redditi come se fosse una spesa per l’anno da dichiarare.

Il motivo per cui è stato creato questo “periodo d’inattività” del contribuente deriva dal combinato disposto con l’art. 2-quinquies del D.L. 11/2023 in cui è previsto che “la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’art. 3, comma 10-octies, del D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo  2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini  di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (cosiddetta “remissione in bonis”), se la cessione è eseguita a favore di banche,  intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005”.

Le tempistiche per la cessione del credito (remissione in bonis)

In sostanza, si è voluti agevolare coloro che alla data del 31 marzo non hanno potuto cedere i crediti perché non hanno trovato un cessionario. Questi contribuenti hanno tempo fino al 2 ottobre 2023 (per coloro che compilano il Mod. 730/2023) oppure fino al 30 novembre 2023 (per coloro che compilano il Modello Redditi 2023) per trovare un cessionario, questa volta solo istituti di credito o imprese di assicurazione, a cui cedere il credito sorto nel 2022.

Considerata la difficoltà di riapertura degli istituti di credito per le nuove pratiche, nonostante l’opera di convincimento esercitata dal Governo che non può avere strumenti normativi per imporre l’acquisto dei crediti (trattasi, infatti, di trattative private tra banche e committenti), si è voluto offrire una nuova opportunità ai committenti, eventuale e futura, rappresentata appunto dalla detrazione in dieci anni delle spese sostenute nel 2022 nel caso di mancata cessione del credito nel periodo sopra indicato.

Opzione irrevocabile

L’irrevocabilità dell’opzione comporta, altresì, l’impossibilità di scegliere le altre opzioni nel corso dei dieci anni. Pertanto, il contribuente potrà solo detrarre in dichiarazione dei redditi le rate previste e non potrà più cedere le rate residue.

Occorre evitare assolutamente di detrarre la quota di un quarto delle spese sostenute nel 2022 nella dichiarazione dei redditi di quest’anno. Se viene effettuata, non si potrà più scegliere di portare in detrazione in dieci anni le quote residue. In tal caso, resteranno le due tradizionali scelte: portare in detrazione un quarto delle spese 2022 per ognuno dei tre anni rimanenti oppure trovare un cessionario che acquisti le rate residue.

Si ricorda, infine, che la previsione dell’art. 2, comma 3-sexies riguarda solo il superbonus 110% e non gli altri bonus ordinari che continuano ad essere detraibili in base all’anno di competenza. Per esempio, chi ha sostenuto spese per l’ecobonus ordinario con aliquota del 65% nel 2022 potrà portare in detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi il primo decimo della spesa come quota relativa all’anno 2022.

Esempio pratico

Si riporta un esempio.

Il Sig. Rossi ha iniziato i lavori di ristrutturazione nel 2021 previsti per un totale complessivo di 400.000 euro. Il primo anno sostiene 150.000 euro, nel 2022 sostiene spese per 180.000 euro e nell’anno in corso sosterrà la residua spesa di 70.000 euro. Nel marzo 2023 apre una Cila per lavori di ristrutturazione detraibili al 50% non compresi nel superbonus per un totale di 60.000 euro.

Nel 2021 il Sig. Rossi si è rivolto a Poste Italiane S.p.A. che ha acquistato 165.000 euro di crediti scaturiti dalle 150.000 euro di spesa sostenuta per quell’anno. Nel 2022 il Sig. Rossi non è riuscito a cedere i crediti maturati ed è tuttora in attesa di poterli cedere ad un istituto bancario.

Poiché la sua intenzione è di cedere entro il 30 novembre 2023, fino a quella data potrà avere tre alternative:

  1. concludere un contratto di cessione con l’istituto di credito e cedere i crediti con remissione in bonis;
  2. detrarre in dichiarazione dei redditi ¼ della spesa sostenuta nel 2022;
  3. aspettare un anno e detrarre 1/10 della spesa sostenuta nel 2022 nella dichiarazione dei redditi che farà nel 2024 relativa ai redditi 2023.

Per quanto riguarda il SAL finale per 70.000 euro, il Sig. Rossi avrà due alternative:

  1. cedere il credito a terzi, anche privati;
  2. detrarre in dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 per i redditi 2023 ¼ della spesa sostenuta nel 2023.

Infine, per quanto riguarda le spese di ristrutturazione edilizia detraibili al 50%, il Sig. Rossi non potrà usufruire dello sconto in fattura né della cessione del credito poiché ha depositato la Cila dopo il 16 febbraio 2023. Per tale motivo, non gli resterà che la detrazione in dichiarazione dei redditi in dieci rate di pari importo.

 

lavoripubblici