Decreto Superbonus: il contenuto del provvedimento

Considerate le tempistiche (scadenza fissata per il 27 febbraio 2024), dopo il via libera in prima lettura da parte della Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 (Decreto Superbonus), arrivato incredibilmente senza neanche una modifica, il successivo passaggio al Senato sarà quasi certamente una mera formalità.

Decreto Superbonus: l’approvazione del Parlamento

Ciò che ha stupito maggiormente non è stata, però, solo l’approvazione del disegno di legge nella versione predisposta dal Governo (senza alcuna modifica, come se il testo non potesse essere migliorato in alcun modo) ma la sua modalità che, in questo caso, non ha necessitato di alcun voto di fiducia (come da abitudine).

Da una parte sembrerebbe che il Parlamento (o almeno la sua maggioranza) abbia deciso di indirizzare la questione superbonus e bonus 75% barriere architettoniche verso una inesorabile fine, dall’altra risulta evidente come questa maggioranza abbia trovato unità d’intenti, fondamentale soprattutto in vista delle prossime elezioni europee di giugno.

La conferma del D.L. n. 212/2023 rappresenta una vittoria schiacciante della maggioranza e della decisione di porre fine al più presto al capitolo superbonus (almeno quello con aliquota maggiorata al 90/110%).

I contenuti del provvedimento

A questo punto possiamo considerare definitivi i contenuti dei 4 articoli di cui si compone il provvedimento predisposto dal Governo:

  • Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
  • Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
  • Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • Art. 4. Entrata in vigore

È la stessa Camera dei Deputati a definire puntualmente i contenuti del Decreto Legge:

  • l’articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso;
  • il successivo comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. Esso è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge). Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • l’articolo 2, al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta dell’agevolazione, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
  • il successivo comma 2 introduce l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023;
  • l’articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l’ambito oggettivo dell’agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla detrazione deve risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche inoltre limitano al 31 dicembre 2023 l’operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo;
  • l’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento. Esso è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 30 dicembre 2023.