Superbonus e D.L. n.39/2024: le criticità per i cantieri di piccola-media dimensione

Continuano le audizioni al Senato nell’ambito del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024 o taglia cessioni) che si preannuncia molto “caldo” in considerazione delle tante criticità evidenziate dai portatori di interesse.

Superbonus e D.L. n.39/2024: i rilievi di Fondazione Inarcassa

Tra queste, molto rilevanti sono quelle evidenziate da Fondazione Inarcassa nella Seduta n. 141 del 16 aprile 2024 che si è soffermata soprattutto sui contenuti dell’art. 1, comma 5 dell’attuale versione del Decreto Legge che, ricordiamo, dispone:

Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Una disposizione che reca una ulteriore stretta alle deroghe che erano state previste dal Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni), per le quali erano consentite le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) sia per gli interventi di superbonus che per quelli che utilizzavano gli altri bonus edilizi.

In particolare, il blocco della cessione non si applicava ai cantieri di superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la CILAS;
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Relativamente agli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, il blocco delle opzioni alternative non s applicava ai cantieri per i quali, sempre in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Con il citato comma 5, art. 1, del D.L. n. 39/2024, oltre ai suddetti requisiti, sarà necessaria anche la dimostrazione (come non si sa) di aver sostenuto una spesa (quale non si sa) entro il 30 marzo 2024, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Secondo Fondazione Inarcassa “occorre considerare che in molti cantieri, di piccola media dimensione, malgrado siano stati avviati i lavori, alla data del 30 marzo c.a., imprese e professionisti non hanno ancora emesso fatture. In genere, questa tipologia di cantieri adotta un modello di contabilità per il quale si cerca di arrivare alla fine dei lavori e di redigere un unico SAL. L’introduzione del vincolo di aver emesso almeno una fattura con relativo bonifico entro il 30 marzo rischia di far chiudere molti cantieri che, avviate le attività, si trovano nella condizione di non poter proseguire con i lavori, con la conseguenza di potenziali contenziosi con i condomini che non hanno le risorse economiche necessarie per completare i lavori e pagare il 100% dell’importo, oppure non hanno sufficiente capienza fiscale per poterli portare in detrazione. Occorre scongiurare un simile scenario e, pertanto, si ritiene utile posticipare almeno fino al 30 settembre la possibilità di poter proseguire l’attività soprattutto per le CILAS antecedenti al mese di marzo del 2023”.

Le altre criticità del D.L. n. 39/2024

Altri aspetti critici evidenziati da Fondazione Inarcassa sono:

  • l’abrogazione delle opzioni alternative anche per gli IACP e gli enti del terzo settore, soggetti che, a causa delle limitate disponibilità economiche, rischiano di rinviare tutti quei miglioramenti sotto il profilo del contenimento dei consumi energetici degli edifici funzionali alle loro attività;
  • l’abolizione delle opzioni alternativa per gli interventi che accedono al bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per il quale Fondazione Inarcassa chiede un ripensamento);
  • l’eliminazione della remissione in bonis che metterebbe a rischio in caso di “Errori commessi in buona fede, omissioni di atti e dichiarazioni che non hanno alcuna incidenza sostanziale, oppure errori formali su dichiarazioni rese, devono essere sempre passibili di correzione anche da effettuarsi con atto di notorietà, considerato che il ricorso ad esso non ha alcuna ricaduta sugli aspetti economici e finanziari dello Stato”.

 

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