Bonus edilizi: divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti erariali

Tra le ultime modifiche sull’utilizzo dei crediti da bonus edilizi sono da sottolineare quelle disposte dall’art. 4 del Decreto Legge 39/2024 convertito con modifiche in Legge 23 maggio 2024, n. 67 e che riguardano tutti gli acquirenti di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi.

In particolare, è prevista la:

  1. Sospensione dalla possibilità di compensare i debiti erariali con i crediti da bonus edilizi per importi superiori a diecimila euro quando il termine di scadenza per il pagamento è già decorso da trenta giorni e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione;
  2. Esclusione della possibilità di compensare i debiti erariali con i crediti da bonus edilizi per importi superiori a centomila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

 

Sospensione della compensazione in F24 per debiti superiori a diecimila euro

In questo caso, i debiti devono risultare da iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo il caso non siano in essere provvedimenti di sospensione dalla rateazione o per i quali sia intervenuta decadenza.

In pratica, parliamo delle cosiddette “cartelle di pagamento”, impropriamente dette “cartelle esattoriali”, che vengono emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base ai carichi erariali affidati ad essa dall’Agenzia delle Entrate.

L’assenza di cartelle di pagamento per importi complessivi superiori a diecimila euro scadute da trenta giorni consente al cessionario di compensare le imposte a debito con il credito acquistato. Invece, in presenza di cartelle di pagamento i cui termini sono scaduti da trenta giorni, la compensazione in F24 è sospesa fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi emessi nei confronti del debitore.

Poiché le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, dal tenore della norma si intuisce che, ad esempio, un credito disponibile di 30.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione con i debiti erariali solo fino a 20.000 euro.

A ben vedere, dunque, non sono ricompresi, tra gli altri, gli avvisi di irregolarità, cioè quegli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate che avvisano il contribuente dell’irregolarità nei versamenti all’Erario e lo invitano al pagamento entro trenta giorni anche attraverso una comoda rateazione del debito.

Pertanto, poiché la modalità di pagamento dei su menzionati avvisi avviene con l’utilizzo del modello F24, il cessionario che ha sulla piattaforma telematica crediti da utilizzare nell’anno in cui viene inviato l’avviso di irregolarità avrà tutto l’interesse a compensare il debito con i crediti disponibili in modo che non venga emessa la cartella di pagamento che pregiudicherebbe il futuro utilizzo dei crediti stessi. E questo modo di agire è opportuno anche qualora il debito sia inferiore all’importo di diecimila euro, per evitare che quest’importo possa cumularsi con altri debiti futuri imprevisti o cartelle dimenticate nei cassetti delle scrivanie e ricadere nella sospensione prevista dalla legge vigente per aver superato l’importo complessivo di diecimila euro.

 

Esclusione della possibilità di compensare i debiti erariali con i crediti da bonus edilizi per importi superiori a centomila euro

Anche in questo secondo caso, i debiti devono risultare da iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 600/1973, ma l’importo deve essere superiore a centomila euro, sempre se i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il divieto della facoltà di compensare i debiti con i crediti non si applica per:

  1. i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  2. i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR 917/86;
  3. i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Il divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine di trenta giorni. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata una sanzione pari al 5 per cento dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Il divieto della possibilità di compensare i debiti erariali con i crediti da bonus edilizi per importi superiori a centomila euro e tutte le norme ad esse collegate, si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.

 

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