Bonus edilizi non spettanti o inesistenti: verso una riduzione delle sanzioni

Il tema delle frodi nell’ambito dei bonus edilizi è stato uno dei più delicati affrontati dal legislatore. Le norme sono state rese via via più stringenti, per evitare che le detrazioni per l’esecuzione di interventi edilizi (Superbonus in primis) venissero utilizzate in maniera illegittima, provocando uno spreco di risorse e danni economici alle casse dello Stato.

Ma oltre ai casi più eclatanti, vale a dire i veri e propri disegni criminosi per fingere, ad esempio, la realizzazione di lavori mai esistiti, vi sono altre situazioni più “leggere”. Si pensi ad errori di calcolo del massimale di spesa agevolabile, tali per cui l’importo del credito d’imposta risulta eccedente rispetto a quello che in realtà poteva essere fruito. Anche in questo caso, la compensazione è indebita (seppur parzialmente) e il contribuente può andare incontro, oltre al recupero fiscale, all’applicazione delle relative sanzioni tributarie.

Chiaramente, però, un errore di calcolo non può essere equiparato alla totale assenza dei lavori ed è per questo che, attualmente, le disposizioni in materia distinguono tra crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti”, considerando la prima categoria più grave della seconda, e sanzionandola quindi più pesantemente.

Tali definizioni, però, sono destinate a cambiare, così come l’ammontare delle loro sanzioni. A fine febbraio, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legislativo che ridefinisce l’ampiezza delle categorie e rimodula (al ribasso) le sanzioni tributarie.

La disciplina attuale

A regolare la disciplina delle sanzioni tributarie non penali per i crediti d’imposta (e dunque anche per i bonus edilizi) è il D.Lgs 471/1997, il cui art. 13 si occupa di violazioni in materia di compensazione. La norma prevede una sanzione più pesante per i crediti compensati che risultano del tutto “inesistenti” (co. 5) e una più blanda per quelli “non spettanti” (co. 4). Nel primo caso, al contribuente viene comminata una sanzione tributaria che va dal 100% al 200% dell’importo compensato, mentre nel secondo la sanzione ammonta al 30%.

I crediti inesistenti rappresentano la fattispecie più insidiosa, che si manifesta al verificarsi contemporaneamente di due condizioni:

  • deve verificarsi un illecito consistente nella mancanza di uno o più dei presupposti costitutivi del bonus;
  • la mancanza degli elementi costitutivi del credito non deve essere rilevabile in sede di controlli automatizzati o formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e all’art. 54-bis del Dpr 633/1972.

La fattispecie dei crediti d’imposta non spettanti, invece, è meno grave, e può configurarsi quando il Fisco rileva un’incongruenza nei dati forniti dal contribuente rispetto a quelli contenuti nelle banche dati con i controlli automatizzati. È evidente, dunque, che l’illecito può anche concretizzarsi nella mancanza di presupposti costitutivi del credito, quindi può essere anche un fatto importante, ma se viene rilevato tramite controllo automatizzato, esso configura comunque un credito solo “non spettante”. Per come è scritta oggi la normativa, cioè, cadono sotto l’ombrello di “inesistenti” solo i crediti d’imposta del tutto fraudolenti, basati ad esempio su documentazioni tecniche false che attestano lavori edilizi mai realmente realizzati, poiché tali elementi possono essere rilevati solo con un controllo approfondito, ad esempio con un’ispezione in cantiere.

La modifica delle categorie

Se il nuovo D.Lgs supererà l’esame parlamentare, le categorie di credito non spettante e inesistente cambieranno volto. In particolare, lo schema prevede l’eliminazione di uno dei due requisiti al ricorrere dei quali il credito si considera inesistente, in particolare quello della modalità con cui il Fisco “scopre” l’illecito.

Se il D.Lgs entrerà in vigore, cioè, si verserà nella fattispecie più grave ogni qual volta siano assenti i presupposti costitutivi, anche nel caso in cui la carenza sia rilevata con controllo automatizzato o formale. Si tratta, dunque, di un ampliamento della platea dei casi di credito d’imposta inesistente, cui però, come vedremo, si accompagna una riduzione della relativa sanzione.

I crediti non spettanti, invece, saranno definiti come quelli utilizzati “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista” (com’è già oggi), nonché quelli fondati “su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità”. Si tratterebbe, ad esempio, sia dei casi di errori di calcolo del plafond di spesa agevolabile che della carenza di requisiti “secondari” rispetto a quelli costitutivi, ma che comunque inficiano la spettanza del bonus.

Il taglio delle sanzioni

Se il decreto entrerà in vigore con lo stesso testo che risulta dallo schema approvato, in sostanza la fattispecie dei crediti d’imposta inesistenti risulterà più ampia. Ma allo stesso tempo le sarà applicata una sanzione minore. Nelle intenzioni nel D.Lgs, infatti, la sanzione per la compensazione di crediti inesistenti (che, come detto, oggi va dal 100 al 200%) scenderà drasticamente al 70%.

Invece, la sanzione per i crediti non spettanti (oggi al 30%) verrà sfoltita al 25%. E non solo, perché il nuovo decreto fa fuoriuscire dalla categoria di “non spettanti” quei crediti d’imposta che pur non difettando di “specifici elementi o particolari qualità”, sono stati compensati nel mancato rispetto dei “prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale”.

Per questa tipologia, spunta una mini-sanzione di 250 euro, sempre che tali adempimenti non fossero fissati dalla legge a pena di decadenza o non siano essenziali ai fini del riconoscimento del bonus, e che il contribuente rimuova la violazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il caso a parte delle frodi

Quanto illustrato, però, non significa che i bonus edilizi maturati in maniera fraudolenta (e quindi inesistenti) saranno sanzionati solo al 70%. Infatti, lo schema di D.Lgs intende aggiungere un nuovo comma all’art. 13 del D.Lgs 471/1997, specifico per i casi di frode.

Questo nuovo comma, nel dettaglio, dispone che “nei casi di cui al co. 5 (credito inesistente, ndr.), qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio”. Tradotto, la menzionata sanzione del 70% per i crediti inesistenti andrà al 140% del bonus compensato illegalmente se i fatti su cui si fonda sono frutto di truffe o frodi.

Il legislatore, così, intende da un lato meglio distinguere i crediti non spettanti e inesistenti, ampliando quest’ultima categoria evitando che un bonus mancante di presupposti costitutivi possa essere considerato solo non spettante, e dall’altro intende creare una categoria a sé per i crediti d’imposta del tutto fittizi, applicando ad essi una sanzione apposita la cui misura massima (140%) risulta comunque inferiore a quella prevista attualmente (200%).

 

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